top of page
  • Immagine del redattoreSusanna Marinelli

Rapporto tra prescrizione del reato-presupposto e responsabilità “da reato” dell’ente

Con decisione n. 28210 del 9 ottobre 2020, la Sezione VI della Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sulla questione relativa al rapporto tra la responsabilità “da reato” delle persone giuridiche ed il reato-presupposto addebitato alla persona fisica.

Sinteticamente, con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha ritenuto opportuno approfondire la corretta applicazione di quanto statuito dall’articolo 8 del D.lgs. n. 231/2001, il quale introduce il principio dell'autonomia della responsabilità dell'ente.

La vicenda oggetto della pronuncia in commento trae origine da alcuni episodi corruttivi commessi da un consigliere di amministrazione di una Società, dai quali si è generata la responsabilità a carico dell’ente per la fattispecie di cui all’articolo 25, comma 2 D.lgs. n. 231/2001 (che, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319 ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4 del codice penale, prevede la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote).

Nel corso del giudizio, il reato presupposto veniva dichiarato estinto per intervenuta prescrizione: si riproponeva dunque l’annosa questione concernente la sorte della responsabilità dell’ente, non essendo stata affermata la penale responsabilità dell’imputato per essersi nelle more estinto il reato-presupposto contestato.

Ebbene, ribadendo un principio oramai consolidato, la Suprema Corte ha da ultimo confermato la pronuncia di merito con cui – nonostante l’intervenuta estinzione del reato-presupposto – si affermava la perfetta sussistenza della responsabilità da reato dell’ente: tuttavia, nel soffermarsi sulla natura della responsabilità amministrativa della persona giuridica e sulla sua autonomia rispetto a quella dell’imputato, la sentenza in commento ha fornito importanti spunti di riflessione.

Infatti, i Giudici di legittimità – nel riaffermare il consolidato principio di autonomia delle due forme di responsabilità – hanno però precisato che, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato-presupposto, l’Organo giudicante è sempre tenuto ad effettuare un distinto ed autonomo accertamento della responsabilità dell’ente nel cui interesse e/o vantaggio è stata posta in essere la condotta illecita, accertamento che non può prescindere dalla verifica giudiziale della sussistenza del fatto-reato contestato all’imputato.

Più precisamente, la Suprema Corte statuisce che «in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell'art. 8, comma primo, lett. b) d.lgs. n. 231 del 2001, deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato».

Nella sentenza in commento si è inoltre puntualizzato che, nell’ipotesi in cui intervenga la prescrizione del reato-presupposto, per valutare in concreto l’effettiva sussistenza della responsabilità dell’ente, è necessario verificare la commissione del fatto che integra la fattispecie di reato in tutti i suoi elementi costitutivi (oggettivi e soggettivi), nonché il corretto inquadramento giuridico del fatto nel reato, ormai prescritto, commesso dalla persona fisica.

Sul punto, va osservato che i criteri impiegati nella valutazione della sussistenza della responsabilità ex art. 25 D.lgs. n. 231/2001 – come affermato già nel 2017 dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 49056 – ruotano intorno alla verifica della sussistenza del reato-presupposto alla stregua dell’integrale contestazione dell’illecito formulata nei confronti dell’ente: dunque, da tali considerazioni emerge che – nel caso di assoluzione dell’imputato dal reato-presupposto per motivi diversi dall’insussistenza del fatto – non discende un’automatica e conseguente esclusione di responsabilità dell’ente, poiché è comunque opportuno procedere alla verifica di taluni aspetti, quali la corretta qualificazione giuridica del fatto e la concreta correlazione dello stesso con la responsabilità della persona giuridica nel cui interesse e/o nel cui vantaggio è stata perpetrata la condotta illecita.

Insomma, la pronuncia in commento sembra porsi certamente nel solco già tracciato dalla giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni, ma le precisazioni concernenti la necessità di puntuali e dettagli riscontri di merito in ordine alla sussistenza del fatto-presupposto (più che del reato-presupposto) aprono la strada ad approcci maggiormente garantisti nei confronti dell’ente-imputato.


Commento sentenza 28210 del 9.10
.2020 de
Download 2020 DE • 18KB

Post recenti

Mostra tutti
Aggiornamenti Studio Legale Annunziata
Logo Annunziata

POST

Up
bottom of page