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  • Immagine del redattoreAurora Minicò

Reati tributari, sequestri e responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001

Con la sentenza n. 16302 del 27 gennaio 2022, la Sezione III della Suprema Corte di Cassazione è intervenuta per la prima volta sull’applicabilità e sulla conseguente condanna dell’ente per il nuovo reato presupposto di cui all’art 25 quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001.

La fattispecie giunta all’esame della Suprema Corte prende le mosse dal provvedimento cautelare ablatorio emesso dal Gip di Milano e confermato successivamente dal Tribunale del Riesame, con il quale si disponeva il sequestro preventivo nei confronti di una società a seguito della ritenuta integrazione – da parte dei relativi soggetti apicali – del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n.74/2000: si contestava agli apicali di aver inserito, all’interno della dichiarazione IVA annuale, elementi passivi fittizi mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da una società terza.

Ebbene, il ragionamento che ha condotto all’applicazione ad alla conferma della misura cautelare reale si fondava sulla circostanza per cui tra le due società intercorreva un contratto di appalto di servizi c.d. simulato, in quanto il contratto realmente esistente aveva ad oggetto una somministrazione di manodopera illecita, poiché i lavoratori che “formalmente” assumevano il lavoro in subappalto, di fatto prestavano materialmente la loro manodopera a vantaggio di una società diversa dalla committente.

Il Giudice delle indagini preliminari e successivamente il Tribunale del Riesame affermavano come dietro al sinallagma contrattuale ci fosse un chiaro scopo elusivo, ossia un vantaggio economico per l’ente, consistente nell’ottimizzare i costi della manodopera e – al contempo – sottrarsi al pagamento dell’IVA: era infatti emerso che le fatture pagate e portate in detrazione dovessero essere considerate soggettivamente inesistenti, poiché le relative prestazioni lavorative erano state fornite da personale alle dipendenze di un ente diverso rispetto a quello effettivamente emittente.

Per tali ragioni, l’inesistenza soggettiva delle fatture, comportando l’indetraibilità dell’IVA esposta in dichiarazione, è stata ritenuta elemento integrante della fattispecie delittuosa di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, reato-presupposto della responsabilità dell’ente ex art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231/2001.

Orbene, la Suprema Corte – nel confermare integralmente l’impostazione seguita dai giudici di merito – rileva l’illiceità e la rilevanza penale dello schema operativo sulla scorta del quale il committente – attraverso un appalto non genuino – azioni il diritto alla detrazione dell’IVA dopo aver articolato un meccanismo in forza del quale, attraverso il pagamento di fatture per “finti” appalti di opere e servizi, scarichi l’IVA, in tal modo rimanendo in debito verso l’Erario: di conseguenza, secondo i Giudici di legittimità, in carenza di un valido ed efficace Modello organizzativo adottato dall’ente, ricorrono nelle suddette ipotesi tutti i presupposti fattuali e giuridici della responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231/2001.

Nonostante dunque il decorso di un breve lasso temporale dall’introduzione dei reati tributari all’interno del catalogo di cui al D. Lgs. n. 231/2001, con tale pronuncia la Suprema Corte ha segnato un primo rilevante solco con riguardo alla possibilità effettiva di applicare anche nei confronti degli enti misure ablatorie connesse alla violazione delle fattispecie di reato di cui al D. Lgs n. 74/2000 rilevanti ai fini della normativa 231: ancora una volta, dunque, emerge la crescente importanza della adozione di validi ed efficaci Modelli organizzativi da parte degli enti operanti nel circuito economico italiano ed internazionale.

Sentenza
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